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A stabilirlo, con la sentenza n. 32198, sono state le Sezioni unite della Suprema Corte. Il coniuge economicamente più debole può conservare il diritto al riconoscimento dell’assegno a carico dell’ex, ma esclusivamente in funzione compensativa.Le Sezioni Unite – come si legge in una nota – affermano “in primo luogo che, allo stato attuale, l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno”. “La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante”, precisa la Suprema Corte: “Le Sezioni Unite affermano che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno”. Tuttavia, “non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”. La Corte segnala poi “come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone”.

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