Cass. civ., 30 ottobre 2020 n. 24139

In  tema  di  reintegrazione  del  lavoratore  per  illegittimità  del  licenziamento,  occorre  distinguere,  ai  fini  delle  sanzioni previdenziali,  tra  nullità  o  inefficacia  del  licenziamento,  che  è  oggetto  di  una  sentenza  dichiarativa  e  l’annullabilità del  licenziamento  privo  di  giusta  causa  o  giustificato  motivo,  che  è  oggetto  di  una  sentenza  costitutiva,  poiché  nel primo  caso,  il  datore  di  lavoro,  oltre  che  a  ricostruire  la  posizione  contributiva  del  lavoratore  ora  per  allora,  è  tenuto al  pagamento  delle  sanzioni  civili  per  omissione  ex  art.  116,  comma  8,  lett.  a),  l.  n.  388/2000,  mentre,  nel  secondo caso,  il  datore  di  lavoro  non  è  soggetto  a  tali  sanzioni,  trovando  applicazione  la  comune  disciplina  della  mora debendi  nelle  obbligazioni  pecuniarie,  fermo  restando  che,  per  il  periodo  successivo  all’ordine  di  reintegra,  sussiste l’obbligo  di  versare  i  contributi  periodici,  oltre  al  montante  degli  arretrati,  sicché  riprende  vigore  la  disciplina ordinaria  dell’omissione  e  dell’evasione  contributiva.

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