Trasferimenti di strumenti finanziari
Secondo le Sezioni Unite il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario – realizzato con ordine impartito dal disponente – non costituisce donazione indiretta ma piuttosto una donazione tipica ad esecuzione indiretta che presuppone la stipulazione dell’atto pubblico, salvo che ricorra l’ipotesi del modico valore.
La Seconda Sezione con ordinanza 4 gennaio 2016 aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, oggetto di contrasto, concernente gli strumenti utilizzabili onde porre in essere una donazione indiretta, ex art. 809 c.c., ed il relativo meccanismo di funzionamento.
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