Il Processo Civile Telematico non prevede alcuna nullità nel caso mancato rispetto delle prescrizioni degli art. 11 e 34 del D.M. 44/20122 inerenti le specifiche tecniche per il deposito di documenti informatici, cosicché ove il deposito dell’atto di citazione sia avvenuto mediante la scansione di un’immagine detta evenienza costituisce una mera irregolarità.
Lo stesso dicasi per la mancata sottoscrizione autografa sull’originale cartaceo dell’atto e della relata di notifica, posto che detti atti sono stati sottoscritti digitalmente dal difensore, così consentendo di identificare con certezza il soggetto da cui essi provengono.
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