La riconducibilità dei movimenti bancari dei familiari alla società
Gli Ermellini respingono il ricorso dell’Agenzia e ribadiscono l’orientamento consolidato secondo il quale in tema di accertamenti delle imposte sui redditi per superare la presunzione che i prelevamenti e i versamenti operati su conto bancario debbano essere imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività di impresa il soggetto accertato deve fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione all’attività della società, o impresa, ovvero della estraneità di ogni singola movimentazione alla attività della impresa.
In sintesi, qualora la società oggetto dell’accertamento, risulti costituita da una ristretta compagine sociale o da rapporti di familiarità tra l’amministratore e i soci, o da rapporti di stretta familiarità tra i soci e familiari intestatari di rapporti bancari sottoposti a controllo, non è sufficiente una prova generica rappresentata da meri accrediti sui conti correnti.
In tali ipotesi infatti l’elevata probabilità che i maneggiamenti sui conti correnti di soci, amministratori e dei loro congiunti, derivino proprio dalla società accertata, non supera la necessità di fornire una prova analitica specifica.
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