Cass. civ., 11 settembre 2018 n. 22107

In materia di arbitrato, l’articolo 829, primo comma, n. 4, del Cpc che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che ha
pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso, si
interpreta nel senso che gli arbitri hanno l’obbligo di decidere su tutto il thema decidendum a essi sottoposto e non 
oltre i limiti di esso; tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale anche con riguardo
al caso in cui la potestas iudicandi sia agli arbitri conferita in base a clausola compromissoria.
Ne consegue che l’ambito applicativo della clausola compromissoria deve essere desunto esclusivamente dalla clausola stessa.

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